Obblighi di Legge

REGOLAMENTO UE 1169/2011 relativo alla informazione sugli alimenti ai consumatori.

L’obiettivo principale del regolamento UE 1169/2011 relativo all’ informazione sugli alimenti ai consumatori, è quello di garantire ai cittadini il diritto ad una informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti introducendo una lista di sostanze considerate allergeniche.
Gli ALLERGENI sono ingredienti o sostanze che se ingeriti possono determinare allergie e /o intolleranze nei consumatori.
Tali sostanze sono da dichiarare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare. Dal 13 Dicembre 2014 anche gli alimenti somministrati e/o venduti per asporto sono soggetti all’obbligo di indicazione degli allergeni ivi contenuti. L’obbligo è imposto dal regolamento UE n° 1169 del 2011 (artt. 9: elenco delle indicazioni obbligatorie – 21: etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze – 44: disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati – allegato II: Sostanze e prodotti che provocano allergie), e riguarda, oltre ai prodotti somministrati, tutti gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio oppure preincartati al momento della vendita su richiesta del consumatore.
Dal 13 Dicembre 2014 l’esercente è tenuto ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni evidenziati nell’allegato II del Reg UE n 1169/2011 e smi. La lista degli allergeni viene periodicamente aggiornata alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

  • L’allergia alimentare è una reazione abnorme ed immediata dell’organismo, scatenata dal sistema immunitario, verso un alimento contenente allergeni. Più in dettaglio, il sistema immunitario produce un anticorpo verso un determinato alimento.
  • L’art. 21 del Reg.UE 1169/20011 prevede:
    La denominazione dell’allergene deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
    Si dovrà ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento.
  • I programmi sulla sicurezza alimentare hanno evidenziato che la presenza di allergeni non dichiarati è da attribuire alle manipolazioni che vengono effettuate nel corso della preparazione degli alimenti per la somministrazione e la vendita, ed inoltre dalla incapacità da parte degli operatori di fornire una corretta informazione al consumatore.
    Al fine di gestire il rischio allergeni in queste fasi, le imprese alimentari devono conoscere in modo dettagliato gli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti.
    Per questo motivo, gli esercenti del settore alimentare devono conservare tutti i dati relativi alle materie prime, presenti sull’etichetta apposta sulla confezione dell’alimento o sulla documentazione fornita all’atto della consegna della merce. Altro punto fondamentale è quello di stabilire dove conservare le informazioni relative agli ingredienti in modo che il personale possa avere rapido accesso ad ogni dato in modo semplice e veloce per fornire l’informazione completa ed esaustiva al consumatore.

DIFFERENZA TRA ALLERGIA ED INTOLLERANZA

  • Per intolleranza alimentare ci si riferisce ad una reazione anomala dell’organismo verso una sostanza senza il coinvolgimento del sistema immunitario.
  • Quando si parla di allergia alimentare invece intendiamo una reazione immunologica verso proteine alimentari normalmente tollerate definite allergeni.

ECCO LA LISTA DEI 14 ALIMENTI O DEI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

  • 1) CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi derivati e i prodotti derivati
  • 2) CROSTACEI e prodotti a base di crostacei
  • 3) UOVA e prodotti a base di uova
  • 4) PESCE e prodotti a base di pesce
  • 5) ARACHIDI e prodotti a base di arachidi
  • 6) SOIA e prodotti a base di soia
  • 7) LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
  • 8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti
  • 9) SEDANO e prodotti a base di sedano
  • 10) SENAPE e prodotti a base di senape
  • 11) SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo
  • 12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale
  • 13) LUPINI e prodotti a base di lupini
  • 14) MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi